La TARES, Tariffa Rifiuti e Servizi, che è stata introdotta dal Governo Monti con il Decreto Legge n. 201 del 2011, è la nuova tassa dei rifiuti e dei servizi "indivisibili". Riguarda lo smaltimento e raccolta dei rifiuti e di altri servizi comuni, quali illuminazione e manutenzione stradale, polizia municipale, anagrafe, ed è entrata in vigore il primo Gennaio 2013.
Nelle more della applicazione del nuovo sistema impositivo, l’Amministrazione Comunale ha stabilito, come previsto dal D.L. n. 35/2013, con deliberazione di C.C. n. 8 del 2 maggio 2013, di prevedere per il versamento del tributo per l’anno 2013 un sistema di pagamento commisurato agli importi versati a titolo di TARSU per l’anno 2012, in attesa di individuare le nuove tariffe.
Ciò significa che, per l’anno in corso, il cittadino dovrà provvedere al pagamento, a titolo di acconto, di una somma pari all’80% (ottanta per cento) di quanto pagato lo scorso anno a titolo di T.A.R.S.U. in due rate di pari importo con scadenza, la prima, al 15 luglio 2013 e, la seconda, al 30 settembre 2013 e di una somma, a titolo di conguaglio, con scadenza 30 novembre 2013, il cui importo sarà determinabile solo a seguito di definizione da parte di questa Amministarzione delle nuove tariffe Ta.R.E.S.
Si ricorda che il pagamento delle prime due rate potrà avvenire , a discrezione di ognuno, anche in unica soluzione entro il 15 luglio 2013.
Il pagamento della Tassa, con le modalità sopra illustrate, potrà essere effettuato direttamente al Comune di Sant’Omero mediante versamento da effettuarsi a mezzo bollettino di c/c postale n. 9291492 intestato a “Comune di Sant’Omero serv. tesoreria TARSU”.
A CHI SPETTA IL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Chi dovrà pagare la Tares
La Tares dovrà essere pagata dai proprietari o occupanti di beni immobili che per la loro destinazione ed uso possono generare rifiuti. Sono eslusi dalla tassazione le aree che non possono produre rifiuti .Le aree escluse sono le aree scoperte con carattere "pertinenziale" o "accessorie" alle abitazioni private
Unità immobiliari esenti
Nelle Linee guida ministeriali relative alla TARES non sono soggette al pagamento della stessa:le unità immobiliari "adibite a civili abitazioni" sprovviste di mobili e di allacci alla rete idrica ed elettrica.
tutti i fabbricati non utilizzabili perché inagibili, inabitabili, collabenti.
CALCOLO DELLA TARES: COME SI CALCOLA LA TARIFFA
Il calcolo della Tares avviene con modalità simili a quello utilizzato per la TARSU o TIA a cui si aggiunge ad essa la quota relativa ai servizi indivisibili.
Come si determina la Tares
La base imponibile rimane, per gli immobili a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile. Per la determinazione della tariffa si devono conoscere alcuni aspetti quali il numero dei residente e l'uso. All''importo così determinato (come precedentemente fatto per la TARSU o TIA) viene aggiunta la tariffa per i servizi indivisibili pari ad € 0,30 per ogni mq. di abitazione.
Quali locali sono assoggettabili ai fini della determinazione della superficie della TARES
Devono essere conteggiati i locali "coperti", mentre sono esclusi i portici le terrazze ed i balconi. Sono pertanto conteggiabili tutti i locali abitativi ed accessori (taverne, garage) ed i "sottotetti" indipendentemente dall'altezza, se pavimentati e riscaldati
Quali saranno le riduzioni
I singoli Comuni potranno prevedere delle riduzioni di tariffe TARES nella misura massima del 30%. Le riduzioni di tariffa saranno stabilite nei regolamenti Comunali. Ad esempio, sarà possibile avere uno sconto, se l'unità immobiliare è provvista di "compostiera".
DOMADE TARES
Per attivare la Tares per una nuova attività cosa devo fare?
Basta contattare l'Ufficio Tributi del Comune. La denuncia deve essere fatta contestualmente all'inizio attività.
Con l'entrata in vigore della TARES deve essere presentata una nuova dichiarazione?
No. I Comuni considerano validi i dati indicati quando era in vigore la Tarsu o Tia.
Come si determina la superficie Tares di un'abitazione?
La superficie ai fini Tares per un'abitazione comprende i locali "coperti" ad esclusione di portici, terrazze, balconi, oltre a tutti locali accessori (taverne, garage). Sono da computare i "sottotetti" indipendentemente dall'altezza, se pavimentati e riscaldati.
In quante rate sarà possibile pagare la nuova Tassa rifiuti?
La Tares sarà pagata a partire dal 2014 nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre. Per il 2013 resta fissato al mese di Dicembre il pagamento della rata TARES. Le rate, relative alla Tassa rifiuti, determinate con il calcolo TARSU ( o Tia ) saranno stabilite dai singoli Comuni a seguito di emanazione di Regolamento.
Sono previsti degli "sconti" di tariffa per il pagamento della Tares?
Nel regolamento ministeriale viene data la possibilità di ridurre la parte "variabile" della tariffa delle utenze domestiche o delle utenze stagionali. E' demandato ai Regolamenti Comunali l'indicazione di come applicare le riduzioni.
Saranno applicate le sanzioni per i mancati pagamenti?
Si . Saranno i Comuni a specificare nei Regolamenti i modi per effettuare i ravvedimenti. Il D.L. prevede che la morosità sia determinata come avveniva per la TARSU (o TIA ).
Allegati Presenti:
Tariffe Ta.R.E.S. - anno 2013 (2,04 MB)
Regolamento Ta.R.E.S. (8,15 MB)
piano finanziario TARES 2013 (1,1 MB)
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